MODELLO 231

MODELLO 231 (REATI A MMINISTRATIVI, SULLA SICUREZZA E SULL’AMBIENTE)

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

L’innovazione normativa è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

Lo scopo della legge è, tra gli altri, quello di responsabilizzare gli enti affinché evitino il verificarsi di reati commessi a proprio favore da parte dei soggetti sopra indicati.

Per i trasgressori sono previste pene e sanzioni severissime, tra cui le più gravi possono essere addirittura misure interdittive, consistenti nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di intraprendere o continuare rapporti economici con la Pubblica Amministrazione per un periodo fino ai 3 anni, la revoca di finanziamenti, contributi ed agevolazioni, il divieto di reclamizzare e pubblicizzare i beni e i servizi oggetto dell’attività dell’Azienda.

Le responsabilità trovano una mitigazione (vedasi art. 6 della legge) purché l’ente sia in grado di dimostrare:

  1. di aver adottato ed attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire tutte le forme di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e da tutte le altre disposizioni che si sono succedute;
  2. di aver affidato ad un organismo avente poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sull’applicazione, il funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello;
  3. che le persone che hanno commesso i reati hanno fraudolentemente eluso le disposizioni del Modello;
  4. che l’Organismo di Vigilanza, indicato al punto 2, non abbia omesso o abbia insufficientemente vigilato sull’applicazione del Modello.

L'adozione di tale Modello consente di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa richiamata, di rafforzare il sistema di controllo interno per lo svolgimento della propria attività secondo condizioni di correttezza e trasparenza e di tutelarsi nel caso di commissione dei reati previsti dalla normativa.

La norma UNI 10891 affronta gli aspetti operativi dei 10 servizi previsti, definendone i criteri di erogazione e controllo e ponendo particolare attenzione ai rapporti con i clienti, alla gestione delle risorse umane, e, aspetto degno di nota, alla sicurezza sul lavoro.

I 10 servizi considerati dalla norma sono i seguenti: Vigilanza Ispettiva; Vigilanza Fissa; Vigilanza Antirapina; Vigilanza Antitaccheggio; Telesorveglianza (Televigilanza, Telesoccorso, Telecontrollo); Intervento; Custodia Valori; Scorta Valori; Trasporto Valori; Trattamento denaro e beni assimilati.